IL GIUDICE DI PACE

    Rivelato che, secondo il tenore letterale dell'art. 22-bis, terzo
comma,  della  legge  n. 689/1981,  introdotto  dall'art. 98  decreto
legislativo  n. 507/1999,  competente  a giudicare dell'opposizione a
ordinanze  ingiunzione  e'  il Giudice di Pace allorche' ogni singola
sanzione amministrativa comminata e' inferiore nel massimo edittale a
lire trenta milioni, salvo i casi di competenza per materia;
        che,  a  parere  di questo giudice, appare non manifestamente
infondata  la  sollevata  eccezione  di illegittimita' costituzionale
della  norma  sopra  citata  nella  parte  in  cui  non  prevede che,
allorquando,  per  ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, il
valore   della   controversia  supera  complessivamente  lire  trenta
milioni, la competenza venga attribuita per valore al tribunale;
        che tale mancata previsione potrebbe infatti concretarsi - in
violazione   dell'art. 3   della   Costituzione  -  in  una  ingiusta
disparita'  di  trattamento  tra  il  soggetto  al  quale,  con unica
ordinanza    ingiunzione,    viene   irrogata   una   sola   sanzione
amministrativa  superiore  a  lire  trenta  milioni ed il soggetto al
quale,  per  il  medesimo  fatto, viene irrogata una sanzione di pari
importo,  ma  con  piu'  ordinanze  ingiunzioni  che,  singolarmente,
rientrano nella competenza del giudice di pace;
        che  la  rilevanza  della  questione  si  pone  nel  presente
giudizio  in cui l'opposizione concerne n. 114 distinte ordinanze che
ingiungono   alla   medesima   parte   il   pagamento   di   sanzioni
amministrative per complessive lire quarantacinquemilioniseicentomila
e l'opposizione viene proposta con unico ricorso in quanto le domande
ivi  formulate sono manifestamente connesse per ragioni soggettive ed
oggettive.