IL GIUDICE DI PACE Rivelato che, secondo il tenore letterale dell'art. 22-bis, terzo comma, della legge n. 689/1981, introdotto dall'art. 98 decreto legislativo n. 507/1999, competente a giudicare dell'opposizione a ordinanze ingiunzione e' il Giudice di Pace allorche' ogni singola sanzione amministrativa comminata e' inferiore nel massimo edittale a lire trenta milioni, salvo i casi di competenza per materia; che, a parere di questo giudice, appare non manifestamente infondata la sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale della norma sopra citata nella parte in cui non prevede che, allorquando, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, il valore della controversia supera complessivamente lire trenta milioni, la competenza venga attribuita per valore al tribunale; che tale mancata previsione potrebbe infatti concretarsi - in violazione dell'art. 3 della Costituzione - in una ingiusta disparita' di trattamento tra il soggetto al quale, con unica ordinanza ingiunzione, viene irrogata una sola sanzione amministrativa superiore a lire trenta milioni ed il soggetto al quale, per il medesimo fatto, viene irrogata una sanzione di pari importo, ma con piu' ordinanze ingiunzioni che, singolarmente, rientrano nella competenza del giudice di pace; che la rilevanza della questione si pone nel presente giudizio in cui l'opposizione concerne n. 114 distinte ordinanze che ingiungono alla medesima parte il pagamento di sanzioni amministrative per complessive lire quarantacinquemilioniseicentomila e l'opposizione viene proposta con unico ricorso in quanto le domande ivi formulate sono manifestamente connesse per ragioni soggettive ed oggettive.